Giarre, emanata un'ordinanza anti randagismo

 


Per prevenire il randagismo, il sindaco Leo Cantarella ha emesso l’ordinanza numero 11con cui dispone a tutti i proprietari di cani, di età superiore a 2 mesi e sprovvisti di microchip, di provvedere all’identificazione e all’iscrizione dei cani presso l’anagrafe caninma. L’atto è stato emanato perché «il randagismo in questo comune e nei comuni limitrofi ha raggiunto oramai dimensioni tali da non poter essere più gestito in modalità ordinaria e che tale situazione si è determinata anche per la scarsa attuazione della normativa vigente». L’ordinanza impone che il proprietario o il detentore di un cane adotti ogni precauzione per evitare la fuga dell’animale e che, nel caso di allontanamento o smarrimento, ne dia immediata comunicazione al Comune e al servizio veterinario. Proprietario o conduttore devono usare sempre il guinzaglio durante le passeggiate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a eccezione delle aree appositamente destinate dove, sotto la responsabilità del proprietario o del conduttore, i cani possono muoversi liberamente, senza guinzaglio. Proprietario o conduttore devono altresì provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane e portare sempre con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse quando si porta l’animale in ambito urbano, compresi giardini e parchi e le aree per i cani.

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, a ogni violazione alle disposizioni dell’ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro; il sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni. Nel caso di cani padronali lasciati in libertà, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione, e il mancato ritiro dal canile di un cane padronale, comporta comunque l’addebito, a carico dei proprietari o detentori, delle spese di mantenimento e di cura da sostenersi da parte del Comune, salvo i casi di accertato e comprovato disagio socioeconomico.

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Maria Gabriella Leonardi
Pubblicato sul quotidiano La Sicilia il 5 febbraio 2022


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