Ordinanza incendi

Emessa l’ordinanza sindacale n°71 per la prevenzione degli incendi. Il sindaco, infatti, ordina a proprietari, affittuari e a coloro che godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale, di provvedere -entro il termine perentorio del 15 giugno - alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, rovi, fieno.
Il ricordo degli incendi che si sono scatenati la scorsa estate nella centrale zona di corso Messina dovrebbe da solo bastare per persuadere su quanto sia importante il rispetto di questa ordinanza.
Dal 15 giugno al 15 ottobre in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli all’interno del territorio comunale è vietato accendere fuochi, usare fuochi d’artificio in occasione di feste, in aree diverse da quelle individuate o comunque senza autorizzazione; vietato anche gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito. Ai proprietari dei terreni è ordinato di provvedere all’eliminazione delle sterpaglie, rovi, vegetazione secca e qualunque altro materiale che possa essere fonte d’incendio. Il tutto deve essere rimosso nel raggio almeno di 10metri da serbatoi di carburante. Occorre  realizzare fasce di terreno spegni fuoco non inferiori ai 10 metri, lungo i confini con strade, sentieri ed edifici. Quanti obbligati a questi adempimenti devono darne comunicazione al comando di polizia municipale entro il 30 giugno. Dopo il 15 giugno, il semplice accertamento dell’inadempienza da parte della polizia municipale basterà per avviare un procedimento nei confronti degli inadempienti.
mgl
30 maggio 2013

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