La battaglia legale per il biglietto scaduto per la sosta sulle strisce blu

La potremmo definire la battaglia legale dei 7euro e 20 centesimi. La Giarre Parcheggi, la società che gestisce le strisce blu, sta chiedendo la riforma della sentenza n°534/12 del Giudice di Pace di Giarre che aveva stabilito che per un biglietto scaduto il gestore delle strisce blu non può richiedere il pagamento di €7,20, cioè come se l’auto fosse stata parcheggiata nelle strisce blu tutto il giorno senza biglietto: secondo il Giudice, il pagamento deve essere, invece, proporzionale al periodo di occupazione “abusiva” dello stallo blu.
Ma andiamo per ordine.  Nei mesi scorsi, una sentenza del Giudice di pace di Giarre aveva dato ragione a un automobilista, difeso dall’avv. Simona Mangano dello studio dell’avv. Enzo Di Carlo, che si era opposto alla penale di € 7,20 per un biglietto scaduto da 37minuti. Il Giudice aveva riconosciuto illegittima la richiesta di pagamento da parte della “Giarre Parcheggi s.r.l.” di € 7,20 a titolo di tariffa evasa per un biglietto della sosta scaduto da 37 minuti e aveva stabilito che «Non può essere preteso in misura identica, nel massimo previsto, sia per il cittadino che lascia in sosta la macchina nello stallo blu alle ore 8 del mattino e per tutta la giornata che per colui che invece approfitta dello stesso solo nella misura di 37 minuti» quindi, nei confronti di quest’ultimo «la pretesa di pagamento dovrebbe essere proporzionata al periodo di occupazione abusiva dello spazio dato in concessione alla società».
La sentenza non produceva alcun guadagno economico per l’automobilista che aveva fatto ricorso alle vie legali più che altro per una questione di principio. Ma la Giarre Parcheggi, rappresentata dall’avv. Salvatore Vittorio, sta chiedendo la revisione della sentenza. Il legale della società, nell’atto di citazione afferma che «Seguendo la tesi prospettata dal Giudice di pace la Giarre Parcheggi si troverebbe nell’assurda ipotesi di dovere calcolare volta per vola e per frazioni di minuti, a sua totale discrezione, l’importo della penale».
Per la società è infondata la manifesta eccessività della penale. La stessa penale è comprensiva del diritto al risarcimento del danno che deve comprendere sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno.
Il 7 maggio l’automobilista e il Comune di Giarre sono invitati a comparire davanti al Tribunale civile di Giarre per trattare questa causa.
«Non comprendo le motivazioni giuridiche in sede di appello a fronte di un giudizio di I grado – commenta l’avv.Enzo Di Carlo-. Peraltro la sentenza del Giudice di Pace ha valore solo per l’automobilista. Questo problema, comunque, dovrebbe essere trattato non dal singolo cittadino ma dall’amministrazione comunale che, invece, lo sta lasciando in eredità».
mgl
7 aprile 2013

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